(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20 marzo 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Al fine di garantire l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure ed il miglioramento continuo della qualita' delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, la Regione, con la presente legge, detta norme in materia di: a) autorizzazioni, rispettivamente, alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie, da parte di soggetti pubblici e privati, previste dall'Art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, di seguito denominato «decreto legislativo»; b) accreditamento istituzionale, previsto dall'Art. 8-quater del decreto legislativo, attraverso il quale si riconosce ai soggetti autorizzati, pubblici e privati, la possibilita' di esercitare attivita' sanitarie e socio-sanitarie a carico del servizio sanitario regionale; c) accordi contrattuali, previsti dall'Art. 8-quinquies del decreto legislativo, mediante i quali la Regione e le aziende unita' sanitarie locali regolano i reciproci rapporti con i soggetti, pubblici e privati, accreditati.