(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Lazio n. 8 del
                           20 marzo 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  Al  fine  di garantire l'erogazione di prestazioni efficaci e
sicure  ed  il  miglioramento continuo della qualita' delle strutture
sanitarie  e socio-sanitarie, pubbliche e private, la Regione, con la
presente legge, detta norme in materia di:
      a) autorizzazioni,   rispettivamente,   alla  realizzazione  di
strutture  e  all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie,
da parte di soggetti pubblici e privati, previste dall'Art. 8-ter del
decreto   legislativo   30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma dell'Art. 1 della legge
23 ottobre   1992,   n.  421)  e  successive  modifiche,  di  seguito
denominato «decreto legislativo»;
      b) accreditamento  istituzionale,  previsto  dall'Art. 8-quater
del decreto legislativo, attraverso il quale si riconosce ai soggetti
autorizzati,  pubblici  e  privati,  la  possibilita'  di  esercitare
attivita' sanitarie e socio-sanitarie a carico del servizio sanitario
regionale;
      c) accordi  contrattuali,  previsti  dall'Art.  8-quinquies del
decreto  legislativo, mediante i quali la Regione e le aziende unita'
sanitarie  locali  regolano  i  reciproci  rapporti  con  i soggetti,
pubblici e privati, accreditati.